Conversione permesso di soggiorno da studio a lavoro, è possibile anche se il vecchio permesso è scaduto e con un contratto di lavoro appena iniziato
T.A.R. Emilia Romagna, sez. prima, sent. n. 154/2016 del 20/04/2016
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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In tema di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio di cui all’art.6, I com., D.lgs. 286/1998, a fronte della concreta volontà del cittadino straniero di soggiornare legalmente nel territorio dello Stato per svolgere una regolare attività lavorativa, non può opporsi la già intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio.
Dunque, deve ritenersi che la conversione di un permesso di soggiorno da studio a lavoro consegua ad una valutazione prognostica favorevole circa l'inserimento della persona nel mondo del lavoro e la conseguente titolarità di un reddito sufficiente per il proprio sostentamento, dimostrazione che sarà possibile soltanto al momento della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di attività, oltre che ad una valutazione dell’assenza di elementi ostativi nel pregresso periodo di studio, senza che possa attribuirsi rilievo unico formale e dirimente alla sopravvenuta scadenza.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 197 del 2015, proposto da:
Xxx, rappresentato e difeso dall'avv. Denis Nunga Lodi, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Parma, Piazzale Santafiora, 7;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Bologna, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni 4; Questura di Piacenza;
per l'annullamento
del provvedimento prot.n.P-PC/L/Q/2015/100044 del 27/04/2015 con il quale il Questore di Piacenza ha respinto la domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio a motivi di lavoro subordinato;del provvedimento del Questore di Piacenza di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio;di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2016 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- rilevato che la presente controversia, in disparte dell’epigrafe del ricorso, ha ad oggetto l’impugnativa del provvedimento prot P-PC/L/Q2015/10044 recante diniego del rinnovo del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato;
- ritenuto che il ricorso sia fondato, nei termini già evidenziati in sede cautelare, con conseguente applicabilità dell’art. 74 cod proc amm;
- atteso che, in linea di diritto, la giurisprudenza condivisa ha già chiarito come, in tema di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio di cui all’art.6, I com., D.lgs. 286/1998, a fronte della concreta volontà del cittadino straniero di soggiornare legalmente nel territorio dello Stato per svolgere una regolare attività lavorativa, non possa opporsi la già intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio (cfr. ad es. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, n.864\2009 e T.A.R. Marche n.183\2012);
- considerato che, in termini più ampi in tema di conversione di permesso da studio a lavoro, va ribadito con la prevalente giurisprudenza come, mentre il rinnovo é in via generale condizionato alla disponibilità reddituale, quando si tratti di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro esso sia subordinato all'esistenza di un elemento (il contratto) idoneo a dimostrare non tanto la disponibilità, quanto la capacità reddituale, privilegiandosi un profilo rivolto al futuro, piuttosto che un elemento riguardante il periodo già decorso;
- atteso che, dunque, deve ritenersi che la conversione di un permesso di soggiorno da studio a lavoro consegua ad una valutazione prognostica favorevole circa l'inserimento della persona nel mondo del lavoro e la conseguente titolarità di un reddito sufficiente per il proprio sostentamento, dimostrazione che sarà possibile soltanto al momento della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di attività, oltre che ad una valutazione dell’assenza di elementi ostativi nel pregresso periodo di studio, senza che possa attribuirsi rilievo unico formale e dirimente alla sopravvenuta scadenza;
- ritenuto che, in proposito, in termini ancor più generali, l’intera materia del rilascio dei permessi di soggiorno sia governata, per costante insegnamento giurisprudenziale, dal principio di carattere generale, enunciato dall’art.5, comma 5 d.lgs. 268 cit.;
- ritenuto che, al riguardo, nella fattispecie in esame l’intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio non possa reputarsi decisiva, dato che sulla ricorrente viene fatta pesare l’impossibilità di rinnovare un titolo scaduto il 30-9-2014 rispetto ad un rapporto di lavoro iniziato nel 2013, circostanza questa di cui l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto ai sensi del principio di cui all’art.5, comma 5 sopra citato;
- ritenuto che, in conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso vada accolto, disponendosi, per l'effetto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente obbligo di riesame;
- rilevato che, in considerazione delle natura degli interessi azionati e della necessità di nuovo esame, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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