Conversione pds per assistenza minore in pds per soggiornanti lungo periodo, possesso di requisito residenza da 5 anni annulla precarietà di permesso ex art. 31
T.A.R. Toscana, sezione seconda, sent. n. 1769/2014 del 23/10/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 492 volte dal 14/09/2016
Il dato testuale è contrario alla tesi dell'Amministrazione, soprattutto se si considera che il legislatore non avrebbe avuto alcuna difficoltà ad inserire nell'elenco del comma 3 un riferimento al permesso per assistenza minore, se davvero avesse voluto ricomprenderlo tra i titoli escludenti il rilascio della "carta di soggiorno".
Se dunque il permesso di soggiorno per assistenza minore ha carattere necessariamente temporaneo e non è convertibile in un titolo più stabile, il soggiorno a tale titolo per un periodo di tempo sufficientemente lungo (almeno cinque anni) è comunque idoneo a costituire presupposto per richiedere un permesso per soggiornanti di lungo periodo (salva la verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti e dell'assenza di elementi ostativi).
Una diversa lettura delle norme risulterebbe irragionevole perché finirebbe con il negare ogni possibilità di stabilizzazione a soggetti regolarmente soggiornanti in Italia anche da dieci e più anni, che ben possono avere instaurato solidi legami negli ambienti lavorativo, sociale e familiare.
Pretendere di trascurare tutto ciò, in ossequio alla precarietà del titolo di soggiorno originariamente ottenuto, risulterebbe contrastante con la situazione di fatto consolidatasi nel tempo e ingiustamente penalizzante per lo straniero che, da lungo periodo regolarmente soggiornante nel nostro Paese, sia in possesso di tutti i requisiti per ottenere il titolo ex art. 9 del T.U. (a dimostrazione del suo proficuo inserimento nella realtà nazionale); e ciò in nome di una originaria precarietà che il trascorrere del tempo ha fatto venir meno.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1556 del 2014, proposto dal sig. Efrem Ogbe Gebremicael, rappresentato e difeso dall'avv. Carlotta Bargiacchi, con domicilio eletto presso l’avv. Federica Pratelli in Firenze, via Lambruschini 52;
contro
Questura di Pistoia in persona del Questore p.t. e Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del decreto prot. 031/2014 reg. rev. rig. del 5 maggio 2014 notificato al sig. Ogbe Gebremicael il 5.06.2014 mediante consegna a mani presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Pistoia, con cui il Questore di Pistoia rigettava l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo presentata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Pistoia e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con il ricorso in epigrafe il cittadino eritreo sig. Ogbe Gebremicael (regolarmente in Italia dal 2007, dapprima con permesso di soggiorno per "cure mediche", poi dal 12/3/2009 con permesso di soggiorno per "assistenza minori" ex art. 31 comma 3 del T.U. n 286/1998), ha impugnato il decreto in data 5/5/2014 con cui il Questore di Pistoia ha respinto la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato.
Contro tale provvedimento il ricorrente ha formulato censure di violazione dell’art. 9 del citato T.U. e di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.
2) Il ricorso è fondato, trattandosi di questione analoga ad altra recentemente decisa da questa Sezione con la sentenza 28 marzo 2014 n. 602, richiamata dall'odierno ricorrente e pronunciata nei confronti della medesima Questura di Pistoia.
Come in quel caso, anche nella presente vicenda il provvedimento impugnato è motivato con richiamo all’art. 29 comma 6 del T.U. n. 286/1998 che così dispone: "Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro". Secondo la Questura il divieto di conversione previsto dall'ultima parte della norma "ha lo scopo di evitare la stabilizzazione di coloro che si trovano in Italia per ragioni eccezionali e temporanee"; e ciò impedisce l'accoglimento dell'istanza presentata dal sig. Ogbe Gebremicael.
Valgono anche in questo caso le considerazioni svolte nella citata sentenza n. 602/2014 (in cui si richiama, in senso conforme, la sentenza del TAR Milano, sez. IV, 24 settembre 2010 n. 6461) che possono essere integralmente ribadite (tenuto anche conto che non risulta essere stato proposto appello).
Non è in discussione che l’art. 29 comma 6 del T.U. configuri il permesso di soggiorno per assistenza minore come titolo eccezionale, rilasciato solo a seguito di autorizzazione del Tribunale per i minorenni ex art. 31 comma 3 "per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano" e di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale stesso, comunque limitata nel tempo. La natura temporanea dell'autorizzazione ("revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio") e del conseguente permesso per assistenza minore sono alla base della scelta del legislatore di consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del titolare del permesso stesso, ma di escludere la convertibilità in permesso per motivi di lavoro. Ciò all'evidente scopo (sottolineato dalla Questura di Pistoia) di evitare la stabilizzazione di posizioni per loro natura provvisorie.
Nel caso in esame, però, la richiesta del ricorrente non era finalizzata alla conversione (non consentita) del permesso di soggiorno per assistenza minore di cui era titolare; lo straniero ha in realtà chiesto il rilascio di un nuovo e diverso permesso di soggiorno, quello per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 del T.U., il cui rilascio è subordinato alla sussistenza di specifici requisiti e all'assenza di specifiche cause ostative. Tra le cause ostative figurano quelle elencate dal comma 3 dell’art. 9, che sono riferite a determinate tipologie di permesso di soggiorno, non utili a costituire il primo presupposto ("possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità") occorrente per il rilascio del titolo in questione. Tra i tipi di permesso elencati dal terzo comma non è ricompreso quello per assistenza minore; tale carenza, secondo la Questura, va superata attraverso una lettura sistematica del T.U.: in sostanza, se non è consentita la conversione del permesso per assistenza minore in permesso per motivi di lavoro, a maggior ragione il titolo in questione non può valere per il rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo, che garantisce la piena stabilizzazione dello straniero sul territorio nazionale.
Il Collegio è di diverso avviso. In primo luogo, il dato testuale è contrario alla tesi dell'Amministrazione, soprattutto se si considera che il legislatore non avrebbe avuto alcuna difficoltà ad inserire nell'elenco del comma 3 un riferimento al permesso per assistenza minore, se davvero avesse voluto ricomprenderlo tra i titoli escludenti il rilascio della "carta di soggiorno". In secondo luogo si deve evidenziare che i gravi motivi che giustificano il rilascio dell'autorizzazione ex art. 31 e, quindi, del permesso per assistenza minore ex art. 29 possono permanere per numerosi anni, legittimando così l'ininterrotta presenza in Italia dello straniero per lungo tempo. Tale circostanza non può essere irrilevante per l'ordinamento, perché determina una stabilizzazione di fatto della posizione del cittadino extracomunitario. Se dunque il permesso di soggiorno per assistenza minore ha carattere necessariamente temporaneo e non è convertibile in un titolo più stabile, il soggiorno a tale titolo per un periodo di tempo sufficientemente lungo (almeno cinque anni) è comunque idoneo a costituire presupposto per richiedere un permesso per soggiornanti di lungo periodo (salva la verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti e dell'assenza di elementi ostativi). Una diversa lettura delle norme risulterebbe irragionevole perché finirebbe con il negare ogni possibilità di stabilizzazione a soggetti regolarmente soggiornanti in Italia anche da dieci e più anni, che ben possono avere instaurato solidi legami negli ambienti lavorativo, sociale e familiare. Pretendere di trascurare tutto ciò, in ossequio alla precarietà del titolo di soggiorno originariamente ottenuto, risulterebbe contrastante con la situazione di fatto consolidatasi nel tempo e ingiustamente penalizzante per lo straniero che, da lungo periodo regolarmente soggiornante nel nostro Paese, sia in possesso di tutti i requisiti per ottenere il titolo ex art. 9 del T.U. (a dimostrazione del suo proficuo inserimento nella realtà nazionale); e ciò in nome di una originaria precarietà che il trascorrere del tempo ha fatto venir meno.
3) In relazione a quanto sopra il ricorso merita accoglimento e il decreto impugnato va conseguentemente annullato. La Questura di Pistoia dovrà quindi riesaminare, alla luce della presente sentenza, la domanda presentata dal ricorrente ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'Amministrazione soccombente (tenuto anche conto che il provvedimento impugnato è posteriore alla sentenza di questo TAR n. 602/2014) e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere
Carlo Testori, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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