Condanna per rapina impropria (furto in supermercato) non comporta l'annullamento del permesso di soggiorno, se è in corso il procedimento di riabilitazione
TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, sent. n. 103/2014 del 28/01/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 276 volte dal 30/05/2014
In presenza di una questione ancora aperta e sub iudicio, l’avvenuta adozione del provvedimento di riabilitazione riverbera i suoi effetti sul procedimento e richiede un riesame del provvedimento di rigetto da parte dell’autorità amministrativa competente, ai sensi della disposizione dell’art. 5, comma 5, primo periodo, del D. Lgs. 286/1998, che prevede l’esame degli elementi sopravvenuti.
Detto beneficio, ai sensi dell'art. 179 c.p., estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, tra i quali rientra anche l'effetto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno dall'art. 4 comma 3, del D. Lgs. 286/98 (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 7/3/2013 n. 606).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 154 del 2012, proposto da:
Eihab Fahmy Abdel Fattah Shetia, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Migliorati, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Via Solferino, 59;
contro
Questore di Brescia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso la sua sede in Brescia, Via S. Caterina n. 6;
per l'annullamento
DEL DECRETO DEL QUESTORE DI BRESCIA IN DATA 15/11/2011, DI ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO PER LAVORO SUBORDINATO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Questore di Brescia;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento, notificato il 19/11/2011, il Questore di Brescia ha disposto la rimozione del titolo autorizzatorio in precedenza rilasciato a favore del cittadino egiziano. Il decreto sfavorevole si basa su una condanna definitiva – irrevocabile dal 4/4/2008 – riportata con altre generalità per il reato di rapina (patteggiata di 1 anno e 4 mesi con 300 € di multa).
Con il ricorso all’esame il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, deducendo in diritto la violazione degli artt. 4 e 5 comma 5 del D. Lgs. 286/98, dato che il fatto ostativo riguarda un semplice furto in supermercato per beni di importo irrisorio (23,63 €) e un tentativo di fuga che ha trasformato il reato in rapina impropria. Aggiunge che il ricorrente avrebbe sempre lavorato e che ha altresì presentato istanza di riabilitazione, da qualificarsi come elemento sopravvenuto.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione, chiedendo la reiezione del gravame. Avverte che il diniego costituiva atto dovuto per una figura di reato che suscita allarme sociale, e dà conto dello sporadico esercizio di attività lavorativa dal 2007 ad oggi, oltre alla mancanza di legami familiari con soggetti regolarmente soggiornanti.
Con ordinanza istruttoria collegiale n. 774, depositata il 16/9/2013, è stato disposto il compimento di attività istruttoria, per acquisire notizie sulla circostanza sopravvenuta di cui parte ricorrente ha dato conto in sede di discussione orale nell’udienza pubblica del 17/7/2013, ossia l’avvenuta concessione della riabilitazione (rispetto alla condanna ostativa) nel mese di settembre 2012. Il ricorrente aveva l’onere, a sua volta, di fornire elementi e ulteriori delucidazioni sul fatto predetto, e sulle ragioni sottese allo sporadico svolgimento di attività lavorativa dal 2007 al 2012.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni di seguito precisate.
1. In presenza di una questione ancora aperta e sub iudicio, l’avvenuta adozione del provvedimento di riabilitazione riverbera i suoi effetti sul procedimento e richiede un riesame del provvedimento di rigetto da parte dell’autorità amministrativa competente, ai sensi della disposizione dell’art. 5, comma 5, primo periodo, del D. Lgs. 286/1998, che prevede l’esame degli elementi sopravvenuti che consentano il rilascio del permesso di soggiorno (cfr. Consiglio di Stato, sez. III – 16/2/2012 n. 808). Infatti è stato rilevato come la semplice condanna penale non sia sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno nell'ipotesi di successiva riabilitazione, che esclude la concreta pericolosità dell'interessato, in quanto detto beneficio, ai sensi dell'art. 179 c.p., estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, tra i quali rientra anche l'effetto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno dall'art. 4 comma 3, del D. Lgs. 286/98 (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 7/3/2013 n. 606).
2. In modo più articolato il Consiglio di Stato (sez. III – 24/9/2013 n. 4685) ha di recente statuito che <<… per la stessa logica comunicante tra decisioni prese in ordini diversi, per la quale in sede di valutazione della pericolosità sociale ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno il legislatore ha attribuito un valore determinante e immediato alla condanna ostativa, deve ritenersi che lo stesso legislatore non abbia inteso statuire la indifferenza per le vicende successive alla stessa condanna. Se, ad esempio, la sentenza di condanna è rovesciata in appello, non può continuare a mantenere gli stessi effetti ostativi anche se non si instaura un automatismo in senso contrario. Allo stesso modo deve avvenire per la riabilitazione, che interviene in modo incisivo sugli effetti della medesima sentenza su aspetti connessi alla pericolosità sociale. … La individuazione di condanne automaticamente ostative al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno o alle procedure di sanatoria rappresenta da parte del legislatore un meccanismo semplificatore e automatico per operare le valutazioni relative alla pericolosità sociale dello straniero. L’intervento di altro giudice, che, operando lo stesso tipo di valutazione, in base ad indici simili, cancella gli effetti penali della condanna, interviene con il termine “riabilitazione” proprio nel campo della rilegittimazione sociale dell’interessato, in relazione ai timori che il suo passato può suscitare. Ciò modifica il modo in cui la precedente condanna si iscrive nell’ordinamento giuridico, nel senso di attenuarne il peso nella valutazione di pericolosità sociale. Tale mutamento non può lasciare integro l’effetto ostativo, perché elimina il presupposto del suo automatismo e la ratio essenziale all’interno di un meccanismo normativo di presunzione di pericolosità sociale obbligatoria e necessaria, che viene specificamente interrotto dalla pronuncia del giudice della riabilitazione, che è un giudice specializzato in materia di recupero sociale come finalità costituzionale che ispira l’intero sistema penale>>.
3. L'amministrazione dovrà pertanto rideterminarsi sulla vicenda sulla scorta dei principi sopra evocati, tenendo conto degli elementi di fatto nel frattempo sopravvenuti, quali appunto il provvedimento di riabilitazione conseguito dallo straniero in data 18/9/2012 in relazione alla condanna valorizzata nel provvedimento impugnato, oltre all’attività lavorativa attualmente svolta e all’inserimento sociale complessivo.
La pretesa avanzata pertanto è passibile di positivo scrutinio.
L’articolazione della vicenda, caratterizzata dalla pronuncia di una condanna avente all’epoca valore ostativo, induce a compensare integralmente le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso introduttivo in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente FF
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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