Carta di soggiorno: silenzio-inadempimento
circolare prot. n. 400/A/2007/463/P/10.2.2, del 16 febbraio 2007
Avv. Antonella Pedone
di Guidonia Montecelio, RM
Letto 1652 volte dal 15/12/2009
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta. In mancanza è possibile fare ricorso al TAR. Il Testo Unico sull'immigrazione prevede che la Questura ha 90 giorni di tempo per decidere sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno CE (ex carta di soggiorno). La necessità di rispettare questo termine è stata per altro ribadita dal Ministero dell’interno, con circola
Il Testo Unico sull'immigrazione prevede che la Questura ha 90 giorni di tempo per decidere sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno CE (ex carta di soggiorno).
La necessità di rispettare questo termine è stata per altro ribadita dal Ministero dell’interno, con circolare prot. n. 400/A/2007/463/P/10.2.2, del 16 febbraio 2007.
Certamente, dunque, è illegittimo il comportamento della Questura che non adotti una decisione entro 90 giorni dalla ricezione della domanda. Il silenzio serbato dall'Amministrazione, infatti, viola l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso nei termini di legge.
Tale comportamento illegittimo è qualificabile in termini giuridici come "silenzio-inadempimento" contro il quale è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro un anno dalla scadenza dei 90 giorni.
Il T.A.R. potrà ordinare alla Questura di "pronunciarsi sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo concludendo il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla notificazione".
L'Amministrazione potrà anche essere condannata a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio.
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