Interessante ordinanza a chiarimento dell'applicabilità della c.d. "Direttiva rimpatri". Di fatto, l'applicazione del principio di prevalenza del diritto comunitario (o sovranazionale) sul diritto nazionale impone d'ora in avanti di osservare la procedura, più garantista ai fini della successiva eventuale espulsione, del rimpatrio volontario. Data la novità della detta procedura, anche sotto il profilo dello spirito che la ispira, era facile prevedere che molte Amministrazioni tendessero a ignorarne l'applicazione, in questo modo però commettendo un vero e proprio illecito. massima: L'Italia non ha modificato la normativa in materia in ossequio alla normativa europea di riferimento e, pertanto, in applicazione del principio della priorità delle fonti del diritto, dovrà applicarsi la fonte di grado superiore (Direttiva comunitaria) quando quella di grado inferiore (legge ordinaria) si trovi in contrasto con la prima. È di tutta evidenza, allora, che la Direttiva comunitaria 2008/115 privilegia il rimpatrio volontario del cittadino del paese terzo, da attuare mediante la notifica all'interessato di una decisione di rimpatrio con cui gli si assegna un termine per la sua partenza volontaria (art. 7), salva la possibilità per l'Autorità di concedere un termine minore o di non concederlo affatto, nelle ipotesi espressamente previste dalla direttiva.