Per cui, in sintesi, l’amministrazione la quale annulli d’ufficio un provvedimento deve prendere in considerazione non solo l’interesse pubblico all’annullamento, interesse che non può ridursi alla mera esigenza di ripristinare la legalità formale, ma anche l’interesse del privato a mantenere il provvedimento in questione: per tutte da ultimo C.d.S. sez. VI 29 gennaio 2016 n°351.253.