massima: il ricorso è da ritenere fondato sotto l’assorbente profilo della violazione dell’art. 10 bis della legge 241 del 1990, dovendo l’Amministrazione dare preavviso al soggetto dichiarante dei motivi ostativi alla ricevibilità della dichiarazione per dare allo stesso possibilità di fornire le proprie controdeduzioni che avrebbero potuto chiarire, non essendo pacifico dagli atti che la coabitazione anagrafica corrispondesse un’unica famiglia anagrafica; ciò anche con riferimento all’integrazione dei redditi dei soggetti coabitanti e quindi al fatto che la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto fornire elementi istruttori utili all’esito favorevole del procedimento di emersione. Donde la non applicabilità, al caso in esame, del disposto dell’art. 21 octies della legge 241 del 1990.