Lo straniero nel caso in esame chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura e dalla Questura di Milano sulla domanda di regolarizzazione ex art. 1 ter, legge 102/2009 nonché sull'istanza di esplicitazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda medesima. La Prefettura di contro affermava che il procedimento si fosse concluso con il preavviso di rigetto emanato ex art. 10-bis legge 241/90. La sentenza è di particolare interesse per l'endemica difficoltà delle Amministrazioni competenti in subiecta materia a definire i procedimenti in materia di immigrazione, e nel caso particolare quelli di regolarizzazione colf e badanti (a quasi due anni dalla presentazione di molte domande di emersione!): il riconoscimento dell'illegittimità del silenzio delle Amministrazioni, con il conseguente ordine a provvedere entro 30 giorni, costituisce uno strumento notevole per mettere fine a lunghe attese da parte degli stranieri, spesso costellate da indicazioni contraddittorie da parte del personale di Prefetture e Questure. massima: Il procedimento di emersione ex art. 1 ter legge 102/2009 deve concludersi con pronuncia esplicita, come emerge dal comma 7 dello stesso articolo, sicché l'inerzia dell'Amministrazione è illegittima. Non può ritenersi giunto a conclusione il detto procedimento in base alla sola comunicazione ex art. 10-bis legge 241/90, inviata al richiedente, trattandosi di atto non idoneo allo scopo.