Avverso provvedimento di rigetto dell'istanza ex art. 1 ter, legge 102/2009 (regolarizzazione colf e badanti), tanto la richiedente quanto la straniera da attingersi per regolarizzazione osservavano che, successivamente alla iniziale definizione positiva della procedura di emersione (poi seguita da revoca in autotutela), la segnalazione di inammissibilità contenuta nel SIS (Sistema Informativo Schengen) a carico della straniera, e posta a fondamento del provvedimento negativo, aveva cessato la sua efficacia, sicché sarebbe stato possibile non tenerne conto ai fini dell'accoglimento dell'istanza di emersione. Nel caso in specie, vi è una applicazione rigorosa del noto principio "tempus regit actum": i requisiti per la regolarizzazione devono sussistere al momento della presentazione della domanda. massima: L’accertata sussistenza di un provvedimento di segnalazione di inammissibilità, indipendentemente dai presupposti che ne hanno provocato l’adozione, determina l’esito negativo della procedura di emersione. Nemmeno rileva che la scadenza della segnalazione di inammissibilità sia avvenuta in data di poco successiva alla definizione del procedimento di emersione, visto che i requisiti richiesti dalla normativa in materia di sanatoria devono sussistere dall’inizio della procedura e perdurare per tutto il corso della stessa, fino all’emanazione dell’atto finale, senza che si possa dar rilievo a ciò che avviene successivamente alla scadenza di tale arco temporale.