E’ illegittimo il provvedimento di reiezione della domanda di emersione dal lavoro irregolare, fondato sulla presenza di una condanna penale, patteggiata nel 1991. Al caso di specie si rende applicabile l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’equiparazione tra le sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e le altre sentenze di condanna, sancito dalla riforma del 2002, non può operare per il passato. Ciò in quanto, in nome del principio di affidamento, l’imputato deve essere consapevole della pena che accetta e delle conseguenze che tale scelta processuale comporterà, anche sul piano amministrativo; presupposti non rinvenibili nella vicenda in esame, trattandosi di un patteggiamento concordato nel lontano 1991, più di dieci anni prima delle modifiche apportate dalla legge n. 189/2002. Il rispetto del principio dell’affidamento, congiuntamente al presupposto su cui si fonda l’istituto del patteggiamento, impongono all’Amministrazione una valutazione in concreto della pericolosità sociale del richiedente, ponendo a raffronto il precedente penale in questione con le condotte successive e con le condizioni personali e familiari, in sintesi con il grado di effettivo e pacifico radicamento sul territorio italiano dell’odierno appellante.