E’ illegittimo il provvedimento di archiviazione della domanda di emersione presentata a favore del ricorrente, fondato sulla mancata presentazione delle parti alla stipula del contratto di soggiorno. Il ricorrente, invero, non ha ricevuto alcuna comunicazione della data della convocazione, né da parte dell’Amministrazione, né da parte della sua datrice di lavoro. In presenza di tutti gli elementi richiesti dalla norma, disciplinante il procedimento di emersione, la regolarizzazione non può essere lasciata alla discrezione della datrice di lavoro che potrebbe non avere più interesse a perfezionare il contratto di soggiorno. Sicché, in tale ultimo caso, il lavoratore ha interesse alla conclusione del procedimento instaurato ed al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.