E’ illegittimo il provvedimento di rigetto della domanda di regolarizzazione ex legge n. 102/2009, motivato sulla base della sussistenza, a carico dello straniero, di una sentenza di condanna per il reato previsto dall’art. 13, comma 13, del D.Lgs. n. 286/1998. Nel caso di specie, l’avvio della procedura di emersione da parte del datore di lavoro è anteriore alla pronuncia della condanna dello straniero per il reato in questione, ragion per cui occorre qui fare riferimento alle fattispecie della sospensione e dell’estinzione, previste, rispettivamente, dai commi 8 e 11 dell’art. 1 ter della legge n. 102/2009. Da ciò, ne discende che la previsione della sospensione ope legis dei procedimenti penali pendenti, aventi ad oggetto determinate violazioni relative all’immigrazione, in attesa della definizione della regolarizzazione amministrativa, comporta la non sottoponibilità dello straniero al procedimento penale: pertanto, tale procedimento e l’eventuale condanna emessa in esito allo stesso non possono essere legittimamente addotti a fondamento del diniego della predetta regolarizzazione.