L'art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 472/97, in tema di “cause di non punibilità”, concernenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, afferma che “non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e il pagamento”. In buona sostanza, la normativa de qua offre la possibilità di disapplicare una sanzione non penale, qualora la violazione derivi da circostanze di incertezza (oggettiva), tali da ammettere interpretazioni diverse o che possano ostacolare l'individuazione certa di un significato sufficientemente definito.