In materia di Tarsu riguardante le aree produttive, la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, Sez. 10, con sentenza del 06 luglio 2011 n.363 ha stabilito che la normativa (art. 195, comma 2, del D.Lvo 152/06) invocata dal contribuente, esercente l’attività produttiva derivante da un’autofficina, non può essere applicata perché ad oggi non sono stati ancora emanati i decreti attuativi, a cui è vincolata l’entrata in vigore. I giudice di prime cure hanno ritenuto legittimo il comportamento dell’ente impositore il quale, ha applicato al contribuente (che invocava l’esenzione della tassazione ope legis) una riduzione del 50% della tassa ai sensi del Regolamento comunale che ha recepito l’orientamento della giurisprudenza della Cassazione secondo la quale gli enti locali devono tener conto della specificità dei rifiuti e individuare nel Regolamento “categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici e nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione”. Nella citata sentenza la Commissione ha altresì osservato che il fatto che il servizio di raccolta sia svolto da un’impresa specializzata a spese del contribuente non comporta l’esenzione dal pagamento della Tarsu.