Le operazioni societarie, ancorché complesse, poste in essere allo scopo di conseguire un risparmio fiscale non sono di per sé illegittime, ma occorre valutare caso per caso se il risparmio fiscale costituisce la finalità esclusiva dell’operazione o se questa è sorretta anche da motivazioni di tipo “extra fiscale”. Secondo la Corte di Cassazione 21.1.2011 n. 1372, laddove l’amministrazione finanziaria si trovi a dover valutare la legittimità di una operazione che abbia comportato un risparmio fiscale per l’imprenditore, occorrerà avere riguardo alle motivazioni che sorreggono tale operazione. In altri termini, laddove lo scopo dell’operazione, che nel caso esaminato dalla Suprema Corte consisteva in una ristrutturazione societaria infragruppo, sia esclusivamente o principalmente il mero risparmio fiscale e non sia motivato da ragioni economiche rilevanti, detta operazione deve essere considerata abusiva, e dunque illegittima. La Corte precisa altresì che le ragioni extra fiscali che hanno contribuito a determinare l’operazione non devono per forza consistere in una maggiore redditività immediata dell’operazione medesima, ma possono anche consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell’impresa. Seguendo tale orientamento la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n .36/34 del 13.4.2011, ha riconosciuto la piena validità fiscale dell’operazione di leverage buy-out nella quale un imprenditore al fine di acquistare la partecipazione di minoranza di una società successivamente incorporata, aveva stipulato un contratto di mutuo, deducendo i relativi interessi passivi. L’amministrazione finanziaria aveva contestato la legittimità di tale operazione, in quanto posta in essere al solo scopo di dedurre gli interessi passivi, e priva di reali motivazioni economiche. La CTR Lombardia, con la citata sentenza, ha invece disatteso la prospettazione dell’amministrazione finanziaria, affermando che l’operazione di leveraged buy out era sorretta principalmente da valide motivazioni economiche, poiché la creazione di una nuova società veicolo era il mezzo migliore per acquisire la società target, in quanto aveva consentito di ottenere il mutuo dalla banca. Pertanto detta operazione non aveva carattere abusivo e il contribuente aveva legittimamente dedotto gli interessi passivi del muto connesso all’acquisizione.