Dopo la soccombenza nei due gradi tributari di merito, la tesi sostenuta da un avvocato toscano trova accoglimento presso gli ermellini di piazza Cavour: la sussistenza delle spese di gestione di uno studio legale e dei compensi elargiti ai praticanti non rappresentano indicatori di “autonoma organizzazione” tale da sottoporre il reddito del professionista all’IRAP, imposta di cui il ricorrente aveva chiesto il rimborso per gli anni 2002 – 2006.