Con due recenti pronunce la C.T.P. di Agrigento ha chiarito il campo di applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 60 L.R. n. 2/2002, statuendo che tali benefici riguardano “tutti gli atti traslativi da chiunque posti in essere, alla sola condizione che abbiano ad oggetto terreni agricoli secondo gli strumenti urbanistici vigenti alla data di stipula dell’atto”. I Giudici Tributari hanno accolto la tesi prospettata dalla difesa secondo la quale, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 60 L.R. cit., nonché della successiva norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 20, comma 15, L.R. 19/2005, gli atti traslativi a titolo oneroso aventi ad oggetto terreni agricoli ubicati in Sicilia sono esenti dalle imposte di bollo, catastale e soggetti ad imposte di registro ed ipotecaria in misura forfettaria secondo il disposto di cui all’art. 9 D.P.R. n. 601/73, a prescindere dalle qualità soggettive dei contraenti. Le sentenze in esame disattendono, pertanto, l’interpretazione proposta dall’Agenzia delle Entrate Regionale, che con numerosi avvisi di accertamento ha revocato l’agevolazione fiscale di cui all’art. 60, asserendo illegittimamente che tale beneficio possa essere concesso solo in presenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla L. n. 604/1954 ed, in particolare, di contraenti aventi la qualifica di coltivatore diretto.