Sono ricorribili tutti gli atti che portano una pretesa fiscale nella sfera di conoscenza del contribuente. E’, quindi, ammessa l’autonoma impugnazione delle comunicazioni bonarie, poiché la citata pretesa può essere impugnata senza necessità che la stessa si vesta nella forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili ex art. 19, D.Lgs. n. 546/1992. (*) Riferimenti normativi: art. 19, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.