La dichiarazione del redditi del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. La dichiarazione del redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti. La sola dichiarazione del redditi non ha carattere confessorio ma rappresenta solo un momento del procedimento di accertamento e riscossione dell'Imposta sul reddito; come tale non costituisce la fonte dell'obbligazione tributaria.