In materia di bollo auto (tassa automobilistica), la cartella esattoriale deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza. In tema di tasse automobilistiche, il relativo procedimento di riscossione (formazione e notificazione della cartella di pagamento) è regolato dall'articolo 163, primo comma, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007). Secondo tale norma, il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, trattandosi di un tributo locale. Non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 25 primo comma del D.P.R. n. 602/73 che sono dettate per la riscossione delle sole imposte dirette e non per ogni specie di tributo (Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sentenza del 23 ottobre 2009, n. 189).