Se l'iscrizione ipotecaria è illegittima, il proprietario ha diritto al risarcimento dei danni subiti. La Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito dal proprietario di un immobile a causa di un'illegittima e imprudente iscrizione di ipoteca giudiziale poiché è possibile la compromissione della “commerciabilità” del bene stesso (Cassazione, sentenza del 2 novembre 2010, n. 22267: "ove risulti accertata la illegittimità dell’iscrizione e, quindi, venga meno la sua fattispecie costitutiva, si deve rilevare anzitutto che tale danno evento non risulta automaticamente eliminato, perché, se è vero che dal punto di vista del proprietario del bene ipotecato, è possibile far valere il venir meno di quella fattispecie, finché dura la presenza dell’iscrizione ipotecaria, sussiste … una situazione apparente che può creare difficoltà alla commerciabilità del bene, sia scongiurando eventuali proposte di acquisto di terzi sia imponendo un onere di dimostrazione al terzo che voglia acquistare il bene o un diritto su di esso che l’ipoteca non ha più effettività. Ne discende che la permanenza dell’iscrizione pur dopo che sia acclarata l’insussistenza della sua fattispecie costituiva rende ancora configurabile il danno evento derivante da essa e semmai si tratta di valutare se in concreto si sono prodotti danni conseguenza successivamente”). In senso conforme si sono espressi: Commissione tributaria regionale di Bari, sentenza del 18 dicembre 2009; Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, sentenza del 9 dicembre 2010.