In materia di “tempistica” prescrizionale ai sensi del rimborso Iva, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - con la sentenza 13 giugno 2013, n. 83/31/13 - ha stabilito che è applicabile il termine decennale, ai sensi dell’indebito oggettivo, art. 2033 c.c. e non quello biennale (a decorrere dal versamento dell’imposta non dovuta), ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/92.