Nel processo tributario non sono necessarie eccezioni mosse in maniera specifica da parte dell'aministrazione finanziaria al momento della contestazione per l’abuso del diritto. Ciò in quanto il rango comunitario e costituzionale del principio di divieto di abuso del diritto comporta la sua applicazione d'ufficio da parte del giudice tributario, a prescindere, dunque, da qualsiasi allegazione, al riguardo, ad opera delle parti in causa