IPOTECA ILLEGITTIMA : CONDANNATA EQUITALIA ALLA CANCELLAZIONE Con sentenza emessa in data 16 febbraio 2011, il Tribunale di Lecce - Giudice del Lavoro - ha dichiarato illegittima l'ipoteca iscritta dal Concessionario di riscossione sui beni immobili di proprietà del ricorrente. La sentenza è di fondamentale importanza, atteso che il Giudice, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale, ha qualificato l'ipoteca esattoriale, atto preordinato all'espropriazione. In ragione di tale qualificazione, l'iscrizione ipotecaria , qualora sia eseguita dopo un anno dalla notifica - afferma il Tribunale - dell'ultima cartella di pagamento, deve essere preceduta dalla notifica dell'avviso previsto dagli artt. 50 e 77 del D.P.R. 602/1973. Nel caso di specie l'ultima cartella di pagamento è stata notificata in data 20.12.2007 e l'iscrizione ipotecaria è stata eseguita in data 19.01.2009, senza che sia stato notificato l'avviso ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni. Da ciò la condanna del Concessionario alla cancellazione e alla rifusione delle spese di lite.