Giudice di Pace: opposizione avverso lettera di preavviso di fermo amministrativo
Ufficio del Giudice di Pace di Pozzuoli - Avv. Italo Bruno, Sentenza 9 gennaio 2012
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 6803 volte dal 17/01/2012
Il preavviso del fermo amministrativo di un bene mobile registrato, non comportando l'anticipazione degli effetti del pignoramento, risulta atto prodromico all'esecuzione e, quindi, pienamente equiparabile al precetto. Di conseguenza, l’atto di opposizione all'esecuzione proposto con atto di citazione e nelle forme dell'opposizione a precetto, va proposto dinanzi al giudice competente per materia, per valore e per territorio, così come inderogabilmente stabilito dal comma 1 dell’art. 615 c.p.c. Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Pozzuoli, secondo cui: "Dall’esame degli atti di causa risulta che l’opponente ha impugnato la lettera di preavviso del fermo amministrativo assumendo l’invalidità dei titoli esecutivi e conseguente perenzione del diritto alla iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico e per esservi state inserite pretese prive di legittimo fondamento, sicché tale azione va qualificata come opposizione all’esecuzione non ancora iniziata (cd. a precetto) regolata dal richiamato primo comma dell’art. 615 c.p.c. (come la Corte di Cassazione ha ripetutamente evidenziato). In tal caso è competente il giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo, e pertanto, il giudice indicato come competente dall’art. 22 della L. 689/1981, norma speciale regolatrice della materia, che è il giudice di pace (ex pluribus, Cass. 18/2/08 n. 4022; Cass. n.12685 del 16/11/99; Cass. n.21194 del 13/10/11)". Nel merito, il Giudice di Pace ha rilevato: "In ogni caso, è onere del creditore procedente, in sede di specifica opposizione, provare l’esistenza del titolo esecutivo, la sua idoneità nei confronti del debitore esecutato e dei beni espropriati od espropriandi, nonché la regolarità del procedimento di esecuzione, ancorché tali fatti non risultino dagli atti prodotti dal ricorrente. Non vi è, invece, agli atti, alcuna prova dell’esistenza di un valido titolo esecutivo che giustifichi l’espropriazione del bene mobile registrato, rappresentato, nella fattispecie, dall’auto della ricorrente". da filodiritto. com (Ufficio del Giudice di Pace di Pozzuoli - Avv. Italo Bruno, Sentenza 9 gennaio 2012) Leggi il documento »
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