La sentenza, inequivocabilmente motivata, ribadisce che “il riferimento al nucleo familiare e all’area territoriale sono criteri aggiuntivi che in tutta evidenza devono servire a ulteriormente specificare e, per così dire, concretizzare il cluster di riferimento già di per sé individuato in base a caratteristiche proprie. Il decreto ministeriale invece utilizza tali due criteri di complemento come principali ed esaustivi.”. Con dovizia di particolari, i giudici si soffermano su ogni aspetto relativo alle spese che un contribuente può sostenere, come ad esempio “l’autorità governativa saprà di ciascuna famiglia quante e quali calzature, biancheria intima etc utilizzano i suoi componenti; se questi ultimi preferiscono il vino, la birra o analcolici e di che tipo; quanta acqua si utilizza, se sono state eseguite riparazioni di manutenzione ordinaria relative alla rottura della caldaia o del fornello..”. Proseguono i giudici, affermando che: “anche a voler prevedere una grottesca conservazione di tutti gli scontrini e una altrettanto grottesca analitica contabilità domestica, è chiaro che tale documentazione non dimostrerà che non è stata sopportata altra concreta spesa; si arriva così all’irragionevole ricostruzione di spese artificialmente imposte dall’autorità governativa, mercè le quali si può di fatto intensificare il prelievo fiscale in violazione dell’art. 53 della Costituzione.”.