Quando il contribuente intende far valere la nullità della cartella esattoriale non preceduta dall’atto presupposto, può citare, in egual misura, l’amministrazione oppure la società di riscossione. Nella fattispecie non si realizza infatti il litisconsorzio necessario. Questo il dictum della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione che, con la sentenza 2 febbraio 2012, n. 1532 ha respinto le doglianze di Equitalia. Per la Cassazione il ricorso è inammissibile.