Tale ratio decidendi, secondo cui il computo degli interessi è criptico e non comprensibile anche in ragione del lungo periodo considerato, non è incisa né dalle considerazioni svolte dalla ricorrente a proposito della non necessità della motivazione della cartella derivante da una sentenza passata in giudicato (principio, peraltro, affermato dalla CTR, in riferimento ai "presupposti") né dal solo richiamo all'art. 20 del dPR n. 602 del 1973, venendo in rilievo non la spettanza degli interessi, ma, proprio, il modo con cui è stato calcolato il totale riportato nella cartella. Il motivo, privo di specifica attinenza al decisum, va, quindi, dichiarato inammissibile, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi per i quali si richiede la cassazione devono presentare, a pena, appunto, d'inammissibilità, i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 17125 del 2007, che fa riferimento al paradigma normativo di cui all'art. 366, 1 co, n. 4 cpc).La cartella esattoriale, secondo tale principio di diritto deve contenere a pena di nullità il calcolo degli interessi per consentire una corretta verifica del contribuente delle somme richieste .