Notifica cartella esattoriale a persona assente o irreperibile
Corte Costituzionale l`ordinanza n. 63 del 25/02/2011,
Dott. Carlo Chiarelli
di Palermo, PA
Letto 3117 volte dal 11/04/2011
La notifica degli atti tributari continua a essere oggetto di discordia tanto che recentemente anche la Corte Costituzionale, con l`ordinanza n. 63 del 25/02/2011, e` stata chiamata a esprimersi su una delle disposizioni piu` contestate. L`importanza dell`ordinanza n. 63 sta nel fatto che, da un lato, e` stata ribadita la necessita` dell`invio della raccomandata informativa e, dall`altro, e` affermata la necessita` di applicare adeguatamente l`art. 140 c.p.c. e la fondamentale sentenza n. 3/2010 della stessa Corte Costituzionale anche per la notifica delle cartelle di pagamento.
La disposizione in questione e` l`art. 26, d.p.r. 602/1973 il quale al quarto comma prevede che se non e` possibile eseguire la notifica della cartella di pagamento per irreperibilita`, incapacita` o rifiuto dei soggetti abilitati a ricevere l`atto notificando deve essere depositato presso la casa comunale e l`avviso del deposito essere affisso all`albo del comune.
Tuttavia, contrariamente a quanto accade nel caso di notifica degli avvisi di accertamento e degli atti civili (decimo giorno successivo all`invio della raccomandata informativa), la notificazione si considera perfezionata a partire dal giorno successivo all`affissione dell`avviso del deposito.
La principale conseguenza di tale disciplina e` che in tali casi i termini per proporre opposizione decorrono da un giorno (quello successivo all`affissione) in cui nemmeno il contribuente in buona fede ha alcuna conoscenza dell`atto a lui diretto. La violazione dei suoi diritti di difesa, sanciti esplicitamente dalla Costituzione all`art. 24, e` allora evidente e diventa tanto piu` se si considerano i termini stretti per l`impugnazione dell`atto.
Il caso che ha portato all`eccezione d`incostituzionalita` e` proprio quello di un soggetto che ha impugnato la cartella entro il termine di 60 giorni da quello in cui aveva ricevuto la raccomandata che lo informava dell`avvenuto deposito (effettiva conoscibilita` della cartella) ma oltre il termine che, stando alla lettera della disposizione, sarebbe quello da cui far decorrere il conteggio (il giorno successivo a quello in cui vi e` stata l`affissione dell`avviso di deposito della cartella all`albo comunale).
La Commissione, quindi, si e` posta il quesito della legittimita` di tale assetto normativo quesito a cui, per certi versi, e` stata data risposta proprio dall`ordinanza in rassegna, la quale, pur non dichiarando l`illegittimita` costituzionale della disposizione, rappresenta comunque un importante pronuncia a favore del contribuente.
La Consulta, infatti, ha rilevato che la stessa Commissione remittente, prima di sollevare la questione di costituzionalita`, avrebbe dovuto interrogarsi circa la possibilita` di considerare se non fosse possibile ritenere tempestivo il ricorso applicando adeguatamente la normativa oggi in vigore per la notifica degli atti civili e degli avvisi di accertamento, secondo la quale, come visto, essa e` considerata perfezionata soltanto 10 giorni dopo l`invio della raccomandata informativa.
L`importanza dell`ordinanza n. 63 sta nel fatto che, da un lato, e` stata ribadita la necessita` dell`invio della raccomandata informativa e, dall`altro, e` affermata la necessita` di applicare adeguatamente l`art. 140 c.p.c. e la fondamentale sentenza n. 3/2010 della stessa Corte Costituzionale anche per la notifica delle cartelle di pagamento.
Conseguentemente, pare corretto doversi ritenere che il termine per l`impugnazione delle cartelle di pagamento non sia quello successivo all`affissione all`albo del Comune dell`avviso di deposito della cartella notificanda presso la Casa Comunale ma quello del decimo giorno successivo all`invio della raccomandata informativa o, se precedente, quello in cui tale comunicazione e` stata ricevuta dal contribuente.
In tal modo, non solo si realizzerebbe un ulteriore passo per l`uniformazione della normativa in tema di notifiche ma si garantirebbero ai destinatari delle notifiche, temporaneamente assenti, ulteriori 10 (o piu`) giorni per l`impugnazione del ricorso.
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