I giudici di legittimità hanno ritenuto illegittima la decisione impugnata laddove ha ritenuto sussistente l’autonoma organizzazione sulla base del valore dei beni strumentali, dell’attività lavorativa svolta, del possesso di un archivio clienti adeguatamente protetto, dell’aggiornamento quotidiano  costoso, senza alcun riferimento alla circostanza che il contribuente si sia servito, o meno, negli anni in contestazione, di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività.