L'avviso di Accertamento è nullo se non è sottoscritto dal Capo dell'Ufficio o da altro dirigente delegato
Corte di Cassazione, Sentenza del 13 novembre 2012, n. 19739
Avv. Vincenzo Loprevite
di Cittanova, RC
Letto 571 volte dal 14/11/2012
L'avviso di accertamento notificato dall'amministrazione finanziaria ex art. 42 D.P.R. 600/1973 deve essere sottoscritto dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva delegato dallo stesso responsabile dell'Ufficio. In difetto, per il caso di contestazione, è l'amministrazione finanziaria a dover dimostrare avanti il giudice l'esercizio del potere sostitutivo dal parte del funzionario abilitato alla firma, ovvero la prova della delega da parte del titolare dell'Ufficio. Essendo il potere di organizzazione riferito solo al Capo dell'Ufficio, ai fini della sottoscrizione degli atti è sempre richiesta la delega a firmare gli atti di accertamento.
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