L'avviso di accertamento notificato dall'amministrazione finanziaria ex art. 42 D.P.R. 600/1973 deve essere sottoscritto dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva delegato dallo stesso responsabile dell'Ufficio. In difetto, per il caso di contestazione, è l'amministrazione finanziaria a dover dimostrare avanti il giudice l'esercizio del potere sostitutivo dal parte del funzionario abilitato alla firma, ovvero la prova della delega da parte del titolare dell'Ufficio. Essendo il potere di organizzazione riferito solo al Capo dell'Ufficio, ai fini della sottoscrizione degli atti è sempre richiesta la delega a firmare gli atti di accertamento.