Ispezioni Finanza casa - studio
I gravi indizi, presupposto per l'accesso nell'abitazione, non sono necessari per gli accessi presso locali a «destinazione promiscua» , promiscuità che non ricorre se l'abitazione, è distinta dal luogo di lavoro, né se l'abitazione, comunicante con il luogo di esercizio, è divisa da una porta chiusa e provvista di due ingressi. La Cassazione di recente torna sull'argomento: è necessaria l'autorizzazione della Procura della Repubblica per gli accessi in studio se comunicante con l'abitazione, regime diverso, per la sola abitazione. Tanto ha ribadito la Suprema Corte con sentenza 4140/2013 depositata il 21 febbraio 2013, vicenda nella quale il contribuente impugnò l'avviso di accertamento e gli atti endoprocedimentali , eccependo che il locale era adiacente l'abitazione, omessa
Le autorizzazioni con riferimento all'esercizio dei poteri di Polizia Tributaria è così articolato:
- autorizzazioni del capo dell'Ufficio, per procedere all'accesso nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole o professionali (art. 52, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), per prolungare di trenta giorni gli accessi (art. 12, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente), per tornare presso i locali del contribuente decorso il periodo di permanenza eventualmente prorogato (art. 12, comma 5, della legge n. 212/2000);
- autorizzazioni di un organo sovra-ordinato - Direttore centrale dell'accertamento o la Direzione regionale delle entrate (o Comandante regionale della Guardia di finanza) - per richiedere alle banche, Poste, intermediari finanziari e simili dati, notizie e documenti relativi a rapporti intrattenuti od operazioni effettuati, nonché garanzie prestate da terzi (art. 32, primo comma, n. 7, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 51, secondo comma, n. 7, del D.P.R. n. 633/1972), per richiedere ad Autorità ed enti documenti di natura creditizia, finanziaria ed assicurativa, relativi alle attività di controllo e vigilanza (art. 32, primo comma, n. 7-bis, del D.P.R. n. 600/1973 e art. 51, secondo comma, n. 7-bis, del D.P.R. n. 633/1972), per procedere all'accesso presso banche e Poste allo scopo di rilevare i dati e le notizie richiesti, quando questi non sono stati trasmessi nei termini o l'Ufficio abbia sospetti che siano incompleti;
- autorizzazioni dell'Autorità giudiziaria, Procuratore della Repubblica (in alternativa l'Autorità giudiziaria più vicina), per l'accesso in locali che oltre ad essere destinati all’attività sono anche adibiti ad abitazione (art. 52, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972); per procedere all'accesso in locali diversi da quelli richiamati (art. 52, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972), per perquisizioni personali, apertura coattiva di plichi sigillati, borse, casseforti, ripostigli e simili, esame di documenti per i quali è eccepito il segreto professionale (art. 52, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972).
L’ autorizzazione deve contenere:
- comando della Guardia di Finanza o ufficio di appartenenza;
- generalità e/o i dati identificativi del contribuente;
- data e luogo di esecuzione;
- generalità dei militari (Guardia di Finanza) o dei funzionari (Agenzia delle Entrate);
- tipo di intervento (annualità sottoposte a controllo) e fonti normative che legittimano i poteri;
- firma del capo dell'Ufficio o del Comandante del reparto.
La polizia tributaria può accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad una azienda industriale o commerciale allo scopo di eseguire verificazioni e ricerche.
La fase inizia con l'effettuazione di un accesso preliminare informale per concludersi con la stesura del processo verbale di constatazione.
L'accesso può avere luogo anche in mancanza del titolare, al quale dovrà essere notificata l'autorizzazione e le verbalizzazioni eseguite, nei locali dichiarati dal contribuente e quelli nei quali è svolta di fatto l'attività.
Per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione (c.d. uso promiscuo), è necessaria
l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, tutelata invece l'abitazione privata del contribuente dall'art. 14 della Costituzione, accessibile con l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica e in caso di gravi indizi di violazione delle norme fiscali (art. 52 co. 2 DPR 633/72).
Il provvedimento ha natura amministrativa sindacabile davanti al giudice tributario, con la conseguenza che gli atti prodromici all'accertamento, come l'autorizzazione all'accesso domiciliare rilasciata dal Procuratore della Repubblica, non sono autonomamente impugnabili, né davanti alla CT, né davanti al GA , ma soltanto con l'impugnazione del provvedimento finale.
I gravi indizi di violazioni, presupposto per l'accesso nell’abitazione, non sono necessari per gli accessi presso locali a «destinazione promiscua» , promiscuità che non ricorre se l'abitazione, è distinta dal luogo di lavoro, né se l'abitazione, comunicante con il luogo di esercizio, è divisa da una porta chiusa e provvista di due ingressi.
La Cassazione di recente torna sull’argomento: è necessaria l’autorizzazione della Procura della Repubblica per gli accessi in studio se comunicante con l’abitazione, regime diverso, per la sola abitazione. Tanto ha ribadito la Suprema Corte con sentenza 4140/2013 depositata il 21 febbraio 2013, vicenda nella quale il contribuente impugnò l'avviso di accertamento e gli atti endoprocedimentali , eccependo che il locale era adiacente l’abitazione, omessa l 'autorizzazione della Procura.
La Corte ha statuito che tra i due locali vi erano porte di comunicazione che rendevano possibile la classificazione del locale ad uso promiscuo, tale da necessitare dell'autorizzazione della Procura, così illegittima la prova acquisita.
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