La Suprema Corte conferma ancora una volta il suo risalente orientamento per quanto concerne la sottoscrizione degli avvisi di accertamento (Cass. Sez..t. 5, Sentenza n 14626 del l0/11/2000; Cass. Sez. t. 5, Sentenza n.14195 del 27/10/2000). “l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art.42 del DPR n.600 del 1973 se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non e quella del capo dell’ufficio titolare ma di un funzionario […] incombe all’Amministrazione, dimostrare in caso di contestazione, I’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio.” La Corte puntualizza che tale onere probatorio, ai sensi dell’art.58 del Decreto legislativo n. 546 del 1992, deve essere adempiuto nel giudizio di primo grado, non potendo essere riprodotta la delega del funzionario nel giudizio di appello.