La pretesa di trasporto gratuito scolastico vantata da un alunno portatore di handicap è diritto soggettivo rientrante nel nucleo di diritti fondamentali, la cui garanzia è indefettibile. Pertanto né al legislatore, né tantomeno alla PA, è consentito comprimere tali diritti per vincoli derivanti dalla carenza di risorse economiche. Sulle relative controversie decide il giudice amministrativo.