Il caso su cui si è pronunciata la Corte ha come presupposto la necessità del genitore collocatario di trasferire la propria residenza per ragioni di lavoro. La premessa è quella che in sede di separazione la figlia minore della coppia venne affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ma collocata presso la madre con diritto di visita del padre. La donna, per necessità lavorative, dopo poco tempo si vedeva costretta a trasferirsi da una città ad un'altra e, di conseguenza, a portare con sé la figlia. Il padre non concordando con lo spostamento della piccola in un’altra città, impugnava gli accordi di separazione presso il Tribunale competente chiedendo ed ottenendo che la figlia venisse collocata presso di lui. Successivamente, la Corte d’Appello, in accoglimento delle istanze formulate dalla madre, riformava la sentenza emessa dal Tribunale (con la quale i giudici avevano modificato la collocazione della minore) e stabiliva che la stessa dovesse rimanere con la madre nella nuova residenza di costei.- La Corte di Cassazione, con la sentenza in parola, infine, ha confermato la sentenza della Corte d'Appello considerando il preminente interesse della piccola a non modificare le proprie consuetudini di vita oramai radicate.-