In caso di tardo riconoscimento, la richiesta di attribuire il solo cognome paterno ai figli minori che abbiano portato il solo cognome materno per molti e significativi anni della loro vita va disattesa in favore dell'aggiunta del cognome paterno a quello materno, tenuto conto del principio di parità tra uomo e donna e di pari responsabilità nei compiti genitoriali, della dubbia origine costituzionale della regola della cognomizzazione patrilineare nella filiazione legittima e ritenuta non dirimente la dichiarata volontà dei genitori nella scelta del cognome da attribuire ai figli naturali, oltre che auspicabile la necessità che il minore si riconosca ed abbia rapporti con entrambi i rami familiari.