Commette una grave imprudenza il presunto genitore naturale che rifiuta di sottoporsi all’esame del DNA nel corso del giudizio volto ad ottenere l’accertamento della paternità naturale. La giurisprudenza, infatti, ritiene che un tale comportamento, che è valutabile ai sensi dell’art. 116 del codice di procedura civile, possa costituire un argomento di prova a sfavore del genitore naturale e, quindi, eventualmente determinante ai fini di accertare la filiazione.