L'obbligo del genitore naturale di concorrere nel mantenimento del figlio insorge con la nascita dello stesso, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza, atteso che la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento e quindi, ai sensi dell'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 148 c.c., ricollegandosi tale obbligazione allo status genitoriale e assumendo, di conseguenza, efficacia retroattiva. Nella fattispecie, il figlio aveva citato in primo grado il padre, per aver interrotto sin dal suo concepimento ogni rapporto con la madre, rifiutandosi anche in seguito di riconoscere il figlio stesso e di mantenerlo, costringendolo ad un’esistenza critica, viste anche le misere condizioni della madre. Il figlio, dunque, aveva chiesto al Tribunale, una volta accertata la filiazione naturale, di disporre a suo favore un assegno mensile a titolo di alimenti, ponendolo a carico del padre, condannandolo altresì a corrispondergli a titolo di restituzione o risarcimento del danno una somma pari all’assegno alimentare dovuto dal raggiungimento della maggiore età fino alla data della domanda. Il Tribunale – visto anche il sostanziale rifiuto del padre di sottoporsi al prelievo per l’esecuzione della consulenza ematologica – accoglie la domanda di dichiarazione di paternità, rigetta la richiesta di assegno alimentare ed accoglie parzialmente la richiesta risarcitoria, fissando equitativamente la somma di 25000 euro, con interessi e rivalutazione dalla data della domanda. Successivamente in sede di appello la Corte confermava la sentenza del Tribunale. Si arriva in Cassazione, ma anche qui gli Ermellini non possono far altro che confermare la correttezza delle decisioni assunte dal giudice di merito. Infatti, il principio secondo cui l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori.