Maternità surrogata: in assenza di pregiudizio del minore, valido il contratto e l'acquisizione dello status di figlio legittimo.
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
Avv. Gian Marco Gulizia
di Aci Castello, CT
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Una coppia di coniugi, al rientro in Italia con un minore nato qualche giorno prima, veniva bloccata dalla Polizia di frontiera, che provvedeva a segnalare la vicenda dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, nonostante fossero in possesso di regolare certificato di nascita e documenti di viaggio del minore, debitamente validati dall'autorità consolare italiana.
Atteso che l’atto di stato civile straniero (atto di nascita del minore X formato a cura dell’Ufficio di Stato Civile di K), risulta valido in forza della legislazione dello stato in cui è formato (X) per maternità surrogata, e che tale atto può essere dal Giudice nazionale sottoposto solo ed esclusivamente ad un sindacato di compatibilità con l’ordine pubblico italiano. Per definizione di ordine pubblico (vd. Sent. Cass. 19599/16) il sindacato deve orientarsi all’ordine pubblico internazionale da intendersi come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo comuni ai diversi ordinamenti e collocati a livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria.
Ritenuto che, pertanto, << il sindacato dell' Autorità Giudiziaria nazionale non deve orientarsi alla verifica relativa alla formazione dell’atto straniero in virtù di una disciplina in materia difforme o conforme ad una o più norme interne dello stato, ma solo alla valutazione dell’eventuale contrasto tra l’atto e le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, dovendosi aver riguardo al principio di rilevanza costituzionale primaria del minore al suo diritto alla continuità dello status filiationis validamente acquisito all’estero >> .
Rilevato, ancora, che il minore X ha acquisito lo status di figlio legittimo dei coniugi A/B, riconosciutogli da un atto validamente formatosi in un paese estero e detiene, pertanto, il diritto alla conservazione del cognome e della genitorialità acquisita.
Rilevato in particolare che lo stato di straniero di x, ove è avvenuto il parto, in forza di legge specifica prevede che la madre legale, dichiarata all’atto di nascita, sia la madre “internazionale” o “ committente” rispetto a quella genetica ovvero “surrogata”, che provvede alla gestazione ed al parto, con patrimonio genetico dei genitori al 50%, e che il padre biologico del minore è A.
Ritenuto, infine, che non emerge uno stato di pregiudizio del minore ovvero la violazione dei principi fondamentali dell’ordine pubblico interno nella accezione sopra richiamata, rispetto al contratto di maternità surrogata e alla acquisizione dello status di figlio legittimo del minore, validamente recepito dall’ordinamento interno, in ordine a tutte le ragioni sopra indicate, il Magistrato ha disposto l'archiviazione del procedimento.
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