La decadenza dalla potestà genitoriale può essere pronunciata anche dopo il raggiungimento della maggiore età
Tribunale dei minorenni di Milano, decreto del 17.12.2010
Avv. Daniela Conte
di Roma, RM
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Il Tribunale dei minorenni di Milano ha emesso, in data 17 dicembre 2010, un interessante decreto con il quale – accogliendo il ricorso di Tizia – ha dichiarato la decadenza di Caio dalla potestà genitoriale sui due figli (dei quali una diventata maggiorenne nel corso del procedimento), precisando che “a seguito delle novità introdotte all’art. 463 si deve […] ritenere che la pronuncia di decadenza dalla potestà genitoriale spieghi i suoi effetti anche dopo il raggiungimento della maggiore età in relazione agli effetti sanzionatori di cui all’art. 463 n. 3 bis. Una diversa soluzione determinerebbe […]un’irragionevole compressione dell’efficacia sanzionatoria della dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale”. Tizia propone ricorso dinanzi al Tribunale di minorenni di Milano chiedendo dichiararsi la decadenza di Caio – ex coniuge – dalla potestà genitoriale sui due figli. La ricorrente sostiene che l’ex coniuge non si è mai occupato del mantenimento dei figli (i quali hanno un rapporto paterno con l’attuale coniuge di Tizia, dal quale ha avuto altri due figli). In sede di rogatoria, Caio conferma di non avere mai provveduto al mantenimento dei figli nè di evere avuto mai un rapporto con gli stessi, e si dichiara favorevole alla decadenza della potestà genitoriale. Nelle more Tizietta, figlia di Tizia e di Caio, raggiunge la maggiore età. Il Tribunale dei minorenni afferma alcuni importanti principi: - l’interesse ad ottenere la pronuncia dei decadenza della potestà genitoriale non viene meno con il raggiungimento della maggiore età (nel caso di specie, si fa riferimento alla figlia Tizietta), poichè “la decadenza dalla potestà genitoriale potrà spiegare effetti nel futuro evolversi delle posizioni giuridiche intercorrenti tra la predetta ed il genitore, sotto lo specifico effetto della causa di indegnità a succedere di cui al n. 3-bis dell’art. 463 – nonché tra costui – se dichiarato decaduto ed indegno – e coloro cui l’eredità è devoluta per rappresentazione o, in difetto, a favore dei chiamati in subordine” (anche questi ultimi, infatti, possono chiedere la prununcia di indegnità, come precisato nella sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 871 del 03.06.2005). La pronuncia di indegnità a succedere deve essere preceduta da una pronuncia di decadenza dalla potestà genitoriale (più precisamente, l’art. 463 cod. civ. prevede – tra le cause di indegnità a succedere – la decadenza dalla potestà genitoriale ex art. 330 cod. civ. non reintegrata alla data di apertura della successione) - ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ., la competenza del Tribunale dei minorenni non cessa con il raggiungimento della maggiore età, poichè l’elemento di fatto che rileva ai fini della competenza è l’età del figlio all’epoca della proposizione del ricorso (Tizietta, come si è già detto, ha raggiunto la maggiore età nel corso del procedimento. Si veda, in proposito, Cass. civ. n. 12667 del 26.11.1991) - la decadenza dalla potestà genitoriale spiega i suoi effetti, ai sensi dell’art. 463 n. 3-bis cod. civ. (che elenca i casi di indegnità a succedere), anche dopo il raggiungimento della maggiore età. Alla luce di queste motivazioni, il Tribunale dei minorenni di Milano ha accolto il ricorso di Tizia, dichiarando Caio decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti di entrambi i figli. Roma, 29 marzo 2011 Avv. Daniela Conte RIPRODUZIONE RISERVATA
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