Con l'annotata ordinanza, la Consulta ha precisato che l'intervento del Giudice Tutelare risponde ad una funzione di verifica in ordine alla sussistenza delle condizioni nella quali la decisione della minore possa essere presa in piena libertà morale. L'autorizzazione richiesta al Giudice tutelare è un provvedimento di mera integrazione della volontà della minorenne per i vincoli gravanti sulla capacità di agire. La norma di cui all'art. 4 della legge 194, non viene in esame nel giudizio a quo, in quanto il giudice tutelare non è chiamato a decidere o co-decidere sulla scelta di interruzione della gravidanza, che spetta unicamente alla donna, tuttavia poiché si tratta di minore occorre accertare i requisiti di capacità del soggetto.