Con tale sentenza si è ribadito che commette il reato, di cui all'art. 388 comma 2 del Codice penale, la madre che nega pretestuosamente al padre di visitare la figlia minore, in tal modo rendendo difficile lo stabilirsi del rapporto affettivo della minore con l'altro genitore. La Suprema Corte ha riconosciuto la risarcibilità del danno morale subito dal genitore non affidatario, a causa dell'ostilità dell'ex moglie ("sindrome da alienazione genitoriale"). Il citato art. 388 del Codice penale ormai da anni punisce il genitore che non rispetta, in mala fede, un provvedimento del Giudice Civile ed il medesimo, quindi, è perseguibile penalmente. La Sezione VI Penale della Corte di Cassazione ha da tempo (cfr., ex pluribus, Cassazione VI penale n. 2925 del 2000 e n. 27995 del 2009) fornito una interpretazione estensiva dell'art. 388 del Codice penale, ricomprendendovi anche il comportamento del genitore separato che, non attivandosi per far sì che i figli minori vedano l'altro coniuge secondo quanto stabilito dal Giudice, si riflette negativamente sulla psicologia dei minori stessi ("danni da deprivazione genitoriale"). Per quanto sorprendente, in pratica, esistono uomini "maltrattati" dalle ex mogli, le quali usano come "arma da ricatto" i figli per offendere il marito. Così che, a seguito della separazione, il possibile decremento di reddito del marito, l'allontanamento dei figli collocati o affidati alla ex, possono minare gravemente l'equilibrio del padre separato, talvolta spingendolo a comportamenti autodistruttivi, dipendenze oppure a veri e propri atti disperati. Non è un caso che l'uomo risulta spesso essere il soggetto maggiormente sconfitto nella copiia che si separa.