È ammessa l’azione di disconoscimento della paternità nel caso in cui la fecondazione eterologa sia avvenuta all’insaputa del marito, purché, però, avvenga nel termine di un anno dal momento in cui si è venuti a conoscenza del ricorso a tale metodo di procreazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la Sentenza 11644/2012, rigettando il ricorso di un padre che lamentava di aver scoperto solo parecchio tempo dopo la nascita di non essere il genitore biologico della figlia. Nulla da fare però per gli ermellini, l’azione è partita troppo tardi.