Eterologa, disconoscimento entro un anno per il padre inconsapevole ed anche per il figlio.
Corte di Cassazione - Sezione I Civile - Sentenza 11 Luglio 2012 n. 11644.
Avv. Antonietta Savino
di Montemilone, PZ
Letto 489 volte dal 12/07/2012
È ammessa l’azione di disconoscimento della paternità nel caso in cui la fecondazione eterologa sia avvenuta all’insaputa del marito, purché, però, avvenga nel termine di un anno dal momento in cui si è venuti a conoscenza del ricorso a tale metodo di procreazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la Sentenza 11644/2012, rigettando il ricorso di un padre che lamentava di aver scoperto solo parecchio tempo dopo la nascita di non essere il genitore biologico della figlia. Nulla da fare però per gli ermellini, l’azione è partita troppo tardi.
L’omologa non aveva dato frutti.
Il caso è quello di una coppia torinese che non potendo avere figli aveva iniziato a sottoporsi ad una serie di pratiche di inseminazione artificiale, omologa senza, tuttavia, avere risultati. Quando dopo un certo periodo di tempo la moglie è, comunque, rimasta incinta, il marito ha pensato che il concepimento fosse avvenuto per ragioni naturali. Mentre, solo successivamente alla nascita della bambina, una serie di indizi lo avrebbero portato a sospettare di non essere il padre. Da qui, la decisione di procedere ad ulteriori accertamenti sanitari che si sono conclusi con un responso di “gravissima infertilità”. A questo punto è partita l’azione di disconoscimento.
L’azione è partita in ritardo.
Una tesi avversata dalla moglie la quale, invece, ha sostenuto che dopo i primi insuccessi si sarebbero volontariamente e concordemente sottoposti ad un programma di fecondazione eterologa. Quale che sia la verità, risulta accertato dal Giudice di merito, in modo non censurabile dalla Cassazione, grazie, anche, alla prova testimoniale del padre della donna, che già dalla primavera del 2005, il ricorrente fosse venuto a conoscenza della fecondazione con donatore da parte delle moglie, mentre, l’azione di disconoscimento è partita, soltanto, nel Gennaio 2007, dunque, oltre l’anno previsto dai termini di Legge.
Le motivazioni della Corte.
Con una articolata Sentenza la Corte di Cassazione ha ripercorso le principali pronunce in merito per concludere che, anche grazie ai mutamenti del sentire sociale, si è andata via via affermando una sorte di primazia del “favor veritatis” sulla necessità di dare una legittimazione certa ai figli. In Italia, ricorda la Corte, la Legge n°40 del 2004 vieta l’eterologa, prevedendo, però, nei casi in cui vi si ricorra ugualmente il divieto di esercitare l’azione di disconoscimento quando, anche per “atti concludenti”, sia dimostrabile l’assenso del padre. In tutte le altre ipotesi, dunque, l’azione è ammissibile, andando così ad arricchire il quadro normativo che prevedeva in costanza di matrimonio ipotesi tassative in cui si poteva esercitare il disconoscimento, articolo 235 del codice civile: assenza di coabitazione, impotenza e adulterio.
Figli sempre legittimati all’azione.
In definitiva, osservano gli ermellini in un passaggio molto rilevante, in tal modo si amplia la sfera delle persone legittimate all’esercizio dell’azione includendovi anche il figlio, che “certamente è estraneo al consenso eventualmente prestato dal genitore”, ed “è portatore di un interesse alla verità biologica che deve considerarsi meritevole di tutela”.
Individuata, dunque, la nuova fattispecie “stante l’identità della ratio”, secondo i Giudici, essa non può che raccordarsi alle ipotesi decadenze già previste dal codice, all' 244. E ciò, conclude la Corte, con riferimento “al momento in cui si sia acquisita la certezza del ricorso a tale metodo di procreazione”, “soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui non risulti un consenso preventivo del coniuge all’inseminazione”.
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