“nei limiti nella cognizione sommaria propria del presente procedimento, può ritenersi indubbiamente ravvisabile il fumus foni iuris del ricorso avendo l'istante acquistato ex lege il diritto di abitazione sull'immobile conteso a seguito di successione ereditaria ex art. 540, comma 2 c.c., che attribuisce al coniuge del defunto, a titolo di riserva, anche quando concorra con altri chiamati, i diritti di uso e di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto medesimo ovvero comuni; oggi pertanto, egli può pretendere pretendere che gli odierni occupanti gliene diano la completa disponibilità; sussiste, altresì, il periculum in mora giacché la privazione dell'abitazione ove il ******** ha trascorso gran parte della sua esistenza insieme al coniuge ormai defunto, non solo lo priva della possibilità di soddisfare bisogni primari, appunto quello abitativo e di cura della sua persona, il cui pregiudizio non appare altrimenti ristorabile, ma non gli permette di godere dell'ambiente in cui si è svolta la sua vita familiare, di cui la casa è sicuramente elemento essenziale;”