In tema di disconoscimento della paternità, al padre che non riesce a dimostrare l’infedeltà della moglie e comunque propone l’azione oltre il termine prescrizionale voluto dalla legge, non è consentito disconoscere i figli, anche se le prove genetiche in suo possesso escludono la paternità biologica. Le norme di riferimento sono due. L’art. 235 c.c. individua le circostanze in cui può essere esercitata l’azione di disconoscimento, tra cui l’adulterio commesso dalla moglie. In questo caso marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità. L’art. 244 c.c. 2° comma dispone che l’azione è soggetta al termine di decadenza di un anno. La Corte suprema, in merito alla decorrenza del termine di decadenza di un anno, precisa che detto termine va correlato non al concepimento del figlio ma alla conoscenza dell’adulterio, inteso come relazione a sfondo sessuale e non sentimentale o di mera frequentazione, idonea a determinare il concepimento del figlio che si intende disconoscere.