TRIBUNALE DEI MINORENNI Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale per i Minorenni può definire il procedimento pronunciando sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale solo quando il minore abbia espresso il proprio consenso alla definizione del giudizio all'udienza preliminare, personalmente o a mezzo procuratore speciale. E' inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per Cassazione proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello (ed in genere dalla Pubblica Accusa) avverso la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato minore di età per perdono giudiziale, ove, senza contestare la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio suddetto, si limiti a dedurre la lesione del diritto di difesa del minore per non essere stato acquisito il suo consenso alla definizione del processo con tale pronuncia all'udienza preliminare ex art. 32, D.Lgs. n. 448 del 1988. Cass. pen., Sez. III, ud. 11 aprile 2012 - dep. 18 giugno 2012, n. 24086