La Cassazione affronta un tema di rilievo consistente nel diritto dei coniugi ad una procreazione cosciente, alla libertà di autodeterminazione della donna allorquando il feto presenta malformazioni rilevanti e, contestualmente il diritto al risarcimento dei danni conseguenti ad una diagnosi tardiva da parte del medico. Con sentenza 28 ottobre 2004 - 25 gennaio 2005 la Corte di Appello di Perugia, accoglieva in parte l'appello proposto da U.L.U. e A.R. avverso la decisione del Tribunale di Spoleto del 25 settembre 1997, condannando la ASL n.(OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 400.000,00 ciascuno con interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni dagli stessi subiti in dipendenza della tardiva diagnosi di una malformazione fetale della propria figlia S., nata con agenesia totale di un arto inferiore e focomelia dell'altro. In pratica i coniugi avevano rivendicato il loro diritto ad una procreazione cosciente e responsabile. Secondo gli stessi la L. n. 194 del 1978, art. 4, che riconosce alla madre la facoltà di ricorrere alla interruzione volontaria della gravidanza entro 90 giorni nel caso di anomalie o malformazione del concepito, attribuirebbe ai genitori un legittimo diritto di scelta "circa il diventare madre di un minore con problemi fisici, oppure rinunciare per motivi di ordine personale". La domanda proposta dai coniugi U.L. e A. nei confronti del medico ginecologo, prof. Ar., il radiologo Dott. Z. e la ASL n.(OMISSIS) era stata rigettata dal Tribunale. I giudici di appello hanno ricostruito nel modo seguente i fatti di causa, sulla base delle testimonianze rese, della consulenza tecnica di ufficio disposta in grado di appello e della documentazione versata nel giudizio di primo grado: - la A. era stata ricoverata all'ottava settimana di gravidanza dal'(OMISSIS) presso l'Ospedale civile di (OMISSIS), nel reparto diretto dal prof. Ar.; - in quella occasione, la patologia dalla quale era affetto il feto non era in alcun modo riscontrabile attraverso l'indagine ecografica eseguita (secondo quanto accertato dal c.t.u.): - il prof. Ar. aveva visitato la A. nei primi giorni dell'(OMISSIS) e le aveva prescritto una ecografia da eseguire nel più breve tempo possibile; - l'esame ecografico era stato fissato dalla struttura ospedaliera al (OMISSIS); - eseguita l'ecografia, la stessa non aveva rivelato la patologia da cui il feto era affetto; - la diagnosi di malformazione era stata effettuata a seguito della successiva ecografia, effettuata il (OMISSIS); - il (OMISSIS) era nata la bambina, affetta da agenesia all'arto inferiore destro e focomelia all'arto inferiore sinistro. La Corte territoriale ha escluso qualsiasi responsabilità del prof. Ar.. Questi, infatti, aveva prescritto l'ecografia con ragionevole anticipo e se la stessa fosse stata eseguita tra la ventesima e la ventiduesima settimana (come previsto dall'apposito protocollo) e con adeguata perizia, non si sarebbe verificato alcun errore diagnostico. I giudici di appello hanno, parimenti, escluso una responsabilità del medico radiologo, osservando che lo stesso era assente nel giorno in cui era stato effettuato l'esame ecografico.