Il Tribunale per i minorenni è competente sul procedimento ai sensi dell'art. 156 c.c. finalizzato ad ottenere l'ordine di versamento diretto al datore di lavoro del genitore obbligato a versare l'assegno di mantenimento in favore del figlio naturale. Detto procedimento è devoluto al Tribunale per i minorenni trattandosi di materia connessa all'affidamento e mantenimento dei figli naturali, secondo il principio affermato nell'art. 38, comma 1,disp, att. cc. e in base alla giurisprudenza di legittimità, per cui la legge 8 febbraio 2006, nr. 54, sull'esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull'affidamento condiviso, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, modificando l'art. 37 bis c.c., che se pure innovato continua a rappresentare il riferimento normativo della potestà del genitore naturale e dell'affidamento degli figlio nella crisi dell'unione di fatto.