Bambini contesi: devono avere un ruolo e una voce nel processo Tribunale Varese, ordinanza 12.02.2013
Tribunale Varese, ordinanza 12.02.2013
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 259 volte dal 05/04/2013
Il Tribunale di Varese è fermamente deciso ad attribuire un ruolo chiave nella risoluzione dei conflitti familiari, al minore conteso. Con un precedente provvedimento, il Decreto 24 gennaio 2013, i giudici avevano precisato che l’ascolto del minore non è solo un dovere del giudice ma un diritto del figlio. Tutto questo, in base alla nuova legge di riforma della filiazione (art. 315 bis c.c.) e in base alla normativa sovranazionale, la Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 sull'Esercizio dei diritti da parte dei minori, ratificata e resa esecutiva in Italia con la Legge n. 77/2003, che impone un'ampia partecipazione del minore nei procedimenti familiari che lo vedono coinvolto. Con l’ordinanza del 12 febbraio 2013, il Tribunale ribadisce la necessità di rendere partecipe il minore delle scelte che si assumono nel suo interesse. (da altalex)
Tribunale di Varese
Sezione I
Ordinanza 12 febbraio 2013
(est. G. Buffone)
OMISSIS
osserva
Con ordinanza dell’1 febbraio 2013, questo Tribunale ha nominato, in favore della minore figlia delle parti in lite, un curatore speciale, con i compiti di cui al verbale di udienza dell’1.2.2013. Il curatore designato ha dichiarato di astenersi dall’incarico, con conseguente revoca della sua nomina (ordinanza del 7 febbraio 2013). La parte attrice richiede, a questo punto, disporsi immediatamente il collocamento della bambina presso la casa della madre, ad anno scolastico in corso, con il cambio della Scuola in itinere.
L’istanza è inammissibile per violazione degli artt. 101 e 177 c.p.c. La revoca di un provvedimento emesso nel contraddittorio con le parti, in udienza, non può essere modificato su istanza unilaterale di uno dei litiganti, nella fase attuativa della decisione assunta. Peraltro, la ricorrente non ha interposto nessuna delle istanze per l’esercizio giudiziale dello jus poenitendi e, pertanto, la richiesta vale quale mero sollecito. Sollecito che va decisamente respinto. Le decisioni in materia di conflitti genitoriali non vengono delegate al Servizio Sociale così abdicando al ruolo proprio che la Legge riserva al giudice, in una materia delicata come quella della famiglia e dei minori; vengono assunte dopo che il minore sia stato reso partecipe delle scelte che si vanno assumendo nel suo interesse, valutata, giuridicamente, la correttezza formale e processuale della modifica da assumere, quanto esula ovviamente dalle competenze dei servizi sociali. Nel caso di specie, la minore frequenta, da tempo, il corso scolastico nel circondario di … e, secondo il parere dei Servizi, sarebbe opportuno prelevarla immediatamente dal suo contesto di inserimento, per immetterla nella nuova scuola, con collocamento presso la madre, che, peraltro, sta per dare alla luce una nuova bambina, nata dalla relazione con il nuovo compagno. Senza ignorare che, nel passato recente, la minore, in sede di separazione, era stata affidata dal Tribunale al Comune di … e collocata in Comunità protetta, ritenendo dunque non adeguato l’ambiente familiare domestico materno. Una decisione del genere non può essere assunta sulla base del solo parere del Servizio ma richiede, all’evidenza, il coinvolgimento della minore (che, peraltro, compirà 12 anni nell’anno in corso). Da qui la scelta di nominarle un curatore speciale.
Al riguardo, va ricordato come ha anche di recente chiarito la Consulta (v. Corte cost., sentenza 11 marzo 2011 n. 83, Pres. De Siervo, rel Melatti), che il giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, può sempre procedere alla nomina di un curatore speciale in favore del fanciullo, avvalendosi della disposizione dettata dall'art. 78 cod. proc. civ., che non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all'incapace. Quanto è puntualmente avvenuto nel caso di specie per consentire alla bambina contesa di avere un ruolo e una voce nel processo. Si precisa, ancora, che, alla luce dei chiarimenti interpretativi offerti dalla Consulta, la nomina de qua prescinde da una istanza di parte posto che l’art. 9 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77 stabilisce che, nei procedimenti riguardanti un minore, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti motu proprio.
Nemmeno può dubitarsi circa l’opportunità di adottare scelte giudiziale meglio modellate sull’esigenza di tutela del minore (secondo il dizionario internazionale: cd. accomodamenti procedurali). Come noto, la Corte EDU ha proprio condannato l’Italia, nella gestione dei conflitti genitoriali aventi ad oggetto minori, per la natura delle misure adottate, giudicate “stereotipate ed automatiche” (Corte Eur. Dir. Uomo, sez. II, sentenza 29 gennaio 2013, Affaire Lombardo c/ Italia; Corte Eur. Dir. Uomo, sent. 2 novembre 2010, affaire P. c/ Italia.
Tenuto conto dell’urgenza, l’unica modifica può ravvisarsi nella fissazione dell’udienza, da anticipare per raccogliere il giuramento del curatore speciale davanti al giudice.
Per Questi Motivi
letto ed applicato l’art. 175 c..p.c.
Nomina curatrice speciale della minore, l’Avv. …, Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati di Varese, con il compito di provvedere a raccogliere l’opinione della minore, sentendo anche terzi, la Scuola presso cui questa collocata e i genitori, al fine di riferire al Tribunale circa la volontà della minore stessa in ordine al collocamento presso l’abitazione della madre, con iscrizione presso la nuova Scuola.
Fissa l’udienza fissata per il 22 febbraio 2013 alle ore 9.25 per il giuramento del curatore speciale.
Si comunichi alle parti, al Pubblico Ministero ed al Curatore speciale nominato
Varese lì, 12 febbraio 2013.
Il giudice istruttore
dott. Giuseppe Buffone
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