Massima: In caso di separazione dei coniugi, la scelta legittima ed incensurabile dell’obbligato - nella specie un insigne professionista - di cessare per un periodo di tempo l’attività lavorativa non incide sugli obblighi familiari di mantenimento in modo tale da far luogo alla riduzione dell’assegno di mantenimento per i figli ed alla revoca di quello in favore del coniuge, quando sia presuntivamente provata l’esistenza di accantonamenti patrimoniali verosimilmen