Assegno di mantenimento in caso di cessazione temporanea dell'attività lavorativa dell'ex coniuge.
CORTE D’APPELLO DI BRESCIA, 16 giugno 2008 - Pres. Dessì - Est. Lendaro
Avv. Sara Fascio
di La Spezia, SP
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Massima: In caso di separazione dei coniugi, la scelta legittima ed incensurabile dell’obbligato - nella specie un insigne professionista - di cessare per un periodo di tempo l’attività lavorativa non incide sugli obblighi familiari di mantenimento in modo tale da far luogo alla riduzione dell’assegno di mantenimento per i figli ed alla revoca di quello in favore del coniuge, quando sia presuntivamente provata l’esistenza di accantonamenti patrimoniali verosimilmen
Massima: In caso di separazione dei coniugi, la scelta legittima ed incensurabile dell’obbligato - nella specie un insigne professionista - di cessare per un periodo di tempo l’attività lavorativa non incide sugli obblighi familiari di mantenimento in modo tale da far luogo alla riduzione dell’assegno di mantenimento per i figli ed alla revoca di quello in favore del coniuge, quando sia presuntivamente provata l’esistenza di accantonamenti patrimoniali verosimilmente di rilevante entità.
Testo: ... Omissis ... Motivi della decisione
Va dichiarata l’inammissibilità del primo motivo di gravame essendosi limitato l’appellante a formulare solo
doglianze circa le motivazioni giudiziali, reputate erronee, fondanti la decisione sull’affidamento, educazione
e frequentazione dei figli minori, senza tuttavia poi formulare alcuna specifica domanda di riforma della sentenza.
In base al principio del “tantum devolutum quantum appellatum” di cui all’art. 342 c.p.c., che delimita il campo del riesame della sentenza impugnata e detta le regole per l’identificazione, attraverso il contenuto e la portata delle censure, dei punti investiti dall’impugnazione e delle ragioni per le quali si invoca la riforma delle decisioni, i motivi di gravame debbono essere tutti specificati nell’atto di appello, con il quale si consuma il diritto di impugnazione, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata possano essere contrapposte quelle dell’appellante dirette ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, motivo per il quale alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice nella sentenza di cui si chiede la riforma (cfr. in argomento, Cass. n. 5445 del 14 marzo 2006, conf. Cass. n. 24817 del 2005).
Il secondo e terzo motivo di appello sono infondati e vanno rigettati.
Non sì ravvisano ragioni o, nella globalità, errori di valutazione tali da dare luogo alla riforma dell’impugnata sentenza, apparendo le statuizioni assunte nel complesso adeguate e tali da evitare il venir in essere, a seguito dell’intervenuta separazione, di sostanziali cambiamenti del tenore di vita in precedenza avuto in costanza di matrimonio, valutato lo stato di studenti (uno dei quali universitario fuori sede) dei tre figli e la loro giovane età, nonché considerati nella loro interezza i rispettivi redditi dei coniugi come documentati in atti ed i loro risparmi e gli accantonamenti possibili degli ingenti compensi professionali accumulati/abili nel corso degli anni, nonché valutate le attuali risorse di ciascuno dei coniugi, correlate alla rispettiva professionalità avuta ed al singolo patrimonio posseduto, infine tenuto altresì conto del godimento della casa coniugale a seguito della disposta assegnazione e del reale interesse all’assegnazione della stessa da ciascuna delle parti avuto riguardo al luogo ove è svolta l’attività professionale (oggi rispettivamente
in Roma e Brescia) e non dimenticato il permanere su entrambi i coniugi dell’obbligo di contribuire
“proporzionalmente alle proprie possibilità” ai bisogni familiari e nei limiti di quanto effettivamente possibile di mantenere (e di far mantenere) alla prole ed al coniuge un tenore di vita conforme a quello in precedenza goduto dalla famiglia.
Reputa la Corte, tenuto conto della globalità dei dati emergenti dal contraddittorio tra le parti, adeguatamente provato il non essersi determinata in capo all’appellante un’impossibilità effettiva di contribuire al mantenimento della sua famiglia nella misura determinata dal Tribunale.
Va valutato al proposito, nel suo complesso, l’alto livello del tenore di vita avuto dalla famiglia durante il matrimonio (vedasi, esemplificativamente, a tal riguardo anche solo le emergenze relative all’anno 1998, prima della separazione, desumibili dall’estratto conto della carta di credito dell’appellante, doc. 46 in
atti), nonché la rilevanza dei rispettivi introiti documentati da lavoro (… omissis … £ 668.513.700 nel
1996, £ 395.852.408 nel 1997 e £ 550.700.111 nel 1998; rispetto a quelli sostanzialmente invariati nel
tempo della W. innanzi riportati) ed inoltre l’esistenza (verosimile) di ulteriori entrate dell’appellante per attività libero-professionale prestata “all’estero”, desumibile dall’avviso di accertamento-belga del 1998 per
l’anno 1995 (doc. in atti), nonché considerata la palese debolezza economica del coniuge emergente dalla
rispettiva comparazione dei redditi, pur avendo essa sempre lavorato quale medico-anestesista presso una
casa di cura locale con il discreto introito documentato, valutata anche l’incontroversa sua rinuncia ad attività
didattiche (meno remunerative), necessitata dal dovere fare fronte ai bisogni familiari gravanti dopo la
separazione.
Si ritiene, al contempo, non significativa l’inesistenza di redditi da lavoro asserita dall’appellante negli anni
“non documentati” dalle dichiarazioni dei redditi (2002-2003) e la loro contrazione dal 2004 (pur solo lacunosamente documentata, essendo immotivata l’omessa allegazione dei singoli CUD ricevuti dai distinti
enti datoriali ove C. aveva operato), posto che in primo luogo, dopo il licenziamento e prima della separazione C. aveva reperito un altro adeguato lavoro cui poi aveva rinunciato. Ed ancora, considerato che l’inesistenza posteriore di redditi (ove veritiera) era stata frutto solo di una scelta di vita del tutto “individuale”, volta a soddisfare per un lungo biennio (2002-2003) il personale bisogno di studio scientifico dell’appellante onde conseguire poi (forse) un “primariato”, attingendo per le necessità di vita ai pregressi risparmi in precedenza accumulati, attuato con totale indifferenza del pur certo depauperamento familiare salvo che, attesa la consistenza rilevantissima degli accantonamenti, lo stesso non fosse in alcun modo probabile.
Consegue che, per l’esistenza di accumuli di cotale rilevante entità, tali da garantire comunque nel tempo il
soddisfacimento alla famiglia del tenore di vita goduto, in assenza di dati attestanti elementi di dissennatezza o l’avvenuta incidenza di fatti eccezionali (nemmeno asseriti in causa), deve ritenersi che la detta “scelta di vita individuale” (cui, peraltro, la moglie aveva rinunciato per fare fronte alle emerse necessità della famiglia) incensurabile, non avendo inciso sul bene del nucleo né leso gli obblighi familiari avuti dall’appellante, in particolare verso i tre figli minori.
In conclusione risulta provato adeguatamente non essersi determinato uno sbilanciamento reddituale tale da
dare luogo alla riduzione degli assegni per i figli richiesti ed alla revoca di quello disposto in favore del coniuge, considerata la consistenza (sostanzialmente incontestata) del tenore di vita coniugale ed i bisogni dei tre figli, studenti e non ancora autosuffìcienti, oltre che il minor reddito percepito dalla moglie rispetto a quello potenzialmente goduto dal coniuge, insigne e stimato luminare medico, noto a livello internazionale, inoltre valutata la verosimile consistenza dei suoi accantonamenti patrimoniali, cui comunque il medesimo può attingere, e pertanto questa Corte ritiene che l’ammontare dei contributi per i figli ed il coniuge, come determinato dal giudice di primo grado sia pienamente congruo avuto riguardo al complesso delle emergenze probatorie acquisite e degli elementi presuntivi suindicati, nonché tenuto conto dei parametri di valutazione
usualmente utilizzati in materia (prescindendosi tuttavia, a tal fine, totalmente nella quantificazione infine
da ogni discutibile e non condivisa “atipica” comparazione effettuata dal Tribunale, quanto all’assegno del
coniuge, con il cd. costo medio orario di baby-sitteraggio per tre minori).
Parimenti corretta l’indicata decorrenza della data di pagamento degli assegni medesimi (Cass. 29 novembre
2007 n. 24932, Cass. 23 settembre 2004 n. 19102 e Cass. n. 14886 del 2002, citata anche dall’appellata).
Consegue il rigetto dell’appello e l’integrale conferma dell’impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano così come da separato dispositivo.
... Omissis ... Commento.
Sebbene il principio generale espresso dalla massima appena enunciata appaia in sé condivisibile, posto che l'autorità giudiziaria, al fine di valutare l'entità del mantenimento cui un coniuge sia tenuto nei confronti dell'altro e dei propri figli, deve necessariamente prendere in considerazione, al di là dell'elemento puramente reddituale, tutti gli altri cespiti ed utilità economiche cui il coniuge obbligato possa attingere, ivi compresi i risparmi e gli accantonamenti, la pronuncia in sé si presta a critiche, per avere la Corte fondato il proprio convincimento esclusivamente su congetture e non su vere e proprie presunzioni. I giudici di secondo grado, infatti, si sono limitati a ritenere verosimile, e dunque non certo, un cospicuo accantonamento economico da parte del coniuge onerato, tale da non determinare alcun effettivo peggioramento della sua condizione economica durante il biennio in cui lo stesso aveva cessato la propria attività lavorativa, giustificato anche da un probabile occultamento da parte dello stesso, non altrimenti provato, di alcuni redditi derivanti da un'attività libero-professionale. Al fine di raggiungere un idoneo punto di equilibrio tra le esigenze del coniuge separato e dei figli aventi diritto all'assegno, immeritevoli di un peggioramento del proprio tenore di vita, da un lato, e del coniuge obbligato, il quale abbia esercitato una libertà costituzionalmente garantita decidendo di dedicarsi allo studio, anziché al lavoro, per un periodo di due anni, dall'altro, sarebbe stato doveroso da parte dei giudici, dinanzi ad una situazione patrimoniale non del tutto chiara, disporre un'indagine della polizia tributaria volta ad accertare l'effettiva consistenza patrimoniale degli accantonamenti del coniuge onerato.
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